CEVA acquisisce Fagioli: ok dall’Antitrust
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di non avviare l’istruttoria sull’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Fagioli Holding da parte di CEVA Logistics Europe, società del gruppo CMA CGM attiva nella fornitura di servizi di spedizione merci end-to-end per via marittima, terrestre e aerea e di servizi di logistica integrata.
L’operazione prevede l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Fagioli Holding, attiva nella fornitura di servizi di spedizione merci via mare e via terra, in particolare in relazione a progetti complessi nei settori power & renewables, oil & gas, infrastrutture civili, industria pesante e cantieristica navale. L’acquisizione è regolata da un sale and purchase agreement sottoscritto il 12 dicembre 2025 e comporta il passaggio del controllo esclusivo della società a CEVA Logistics Europe.
Sotto il profilo merceologico, l’Autorità ha considerato il mercato della spedizione di merci, che “include sia attività di organizzazione del trasporto di articoli, la cui movimentazione fisica è spesso affidata a soggetti terzi, sia la realizzazione di attività organizzative e accessorie per conto dei clienti quali, ad esempio, attività di sdoganamento e deposito”.
Nell’analisi è stato inoltre esaminato il mercato del trasporto marittimo di container di linea, distinto tra servizi a corto raggio e servizi a lungo raggio.
Dall’analisi condotta è emerso che “l’Operazione non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali di rilievo tra le attività delle Parti”, considerato che la quota di mercato congiunta resta inferiore all’1% nei segmenti della spedizione merci considerati e non supera il 3% nel più ristretto ambito dei servizi di project forwarding.
Con riferimento ai possibili effetti verticali connessi all’integrazione tra attività di spedizione e trasporto marittimo containerizzato, l’Autorità ha evidenziato che “non sembra possibile configurare alcun rischio concorrenziale derivante da ipotetici scenari di preclusione verticale”.
Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto che “l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”, deliberando pertanto “di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990”.
Il provvedimento precisa inoltre che “i patti di non concorrenza e di non sollecitazione sono accessori all’Operazione nei soli limiti indicati” e che l’Autorità si riserva di valutarli qualora si realizzino oltre tali limiti.


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