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MARZO 2024 PAG. 36 - L’omicidio nautico come nuova fattispecie di reato

 

L’omicidio nautico come nuova fattispecie di reato

La legge 26/9/23 n. 138 (pubblicata in G.U. il 10/10/23 ed entrata in vigore il 25/10/23) ha introdotto i nuovi reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche, inserendoli e così modificando gli artt. 589-bis e 590-bis del Codice Penale, che già si occupavano, rispettivamente, di ‘omicidio stradale’ e di ‘lesioni personali stradali gravi e gravissime’, conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Il provvedimento ha colmato una lacuna normativa, ponendo fine ad un’ingiustificata disparità di trattamento dell’omicidio nautico rispetto all’omicidio stradale. 

In precedenza, nel caso, ad esempio, di uccisione o ferimento di un bagnante o di un sub ad opera di un motoscafo o di un gommone si applicavano le generiche fattispecie di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose) che prevedono, ancora oggi, pene più contenute rispetto a quelle a suo tempo introdotte (con legge 23/3/2016 n. 41) per l‘omicidio e le lesioni stradali.  

A seguito dei noti tragici eventi (uno per tutti, quello avvenuto nel giugno 2021 sul lago di Garda, in cui due ragazzi hanno perso la vita, travolti sul loro gozzo in legno da un motoscafo che viaggiava ad una velocità risultata quattro volte superiore al limite consentito) si è, dunque, voluto adeguare la normativa penale e sanzionatoria a contesti diversi dalla circolazione stradale, estendendola alla circolazione di mezzi nautici (contesto marino / lacuale / fluviale).

Ci soffermiamo qui sull’omicidio nautico, previsto dal nuovo art. 589 bis del codice penale, ora intitolato “Omicidio stradale e nautico”, il cui comma I punisce con la reclusione da due a sette anni chi provoca con colpa la morte con violazione delle norme in tema di navigazione marittima o interna e, pertanto, in primo luogo delle disposizioni del codice della navigazione (R.D. 327/1942) e del codice della nautica da diporto (d.lgs 171/2005). 

L’apparato normativo di riferimento deve essere integrato anche con le COLREG 72 - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, regole di condotta di navi in diverse condizioni di visibilità e manovrabilità e con le varie normative locali delle Autorità relative a specifiche zone marine e/o lacuali e/o fluviali.

Si rileva come si tratti di un reato comune, nel senso che l’autore dello stesso può essere “chiunque”, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, status, condizioni, posizioni, qualità personali.

Anche per l’omicidio nautico, così come per l’omicidio stradale, è stato introdotto un articolato sistema di aggravanti, che trovano applicazione quando il soggetto attivo sia il conducente “di una delle unità da diporto di cui all’art. 3 del codice della nautica da diporto di cui al d.lgs. n. 171/2005”.

Andando in dettaglio, nell’ipotesi aggravata descritta nel comma 2 dell’art. 589 bis c.p. (fatto commesso “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”), l’agente viene punito con la reclusione da otto a dodici anni, qualora presenti un quadro alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (cfr. art. 53 bis, comma 2, lettera c) e 53 quater del codice della nautica da diporto).

La stessa sanzione (cfr. art. 589 bis comma 3) si applica anche quando il tasso alcolemico sia inferiore al limite di 1,5 grammi per litro (ma superiore a 0,8 g/l) nel caso in cui l’abuso di sostanze alcoliche sia stato commesso da chi eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (cfr. art. 53 ter comma 1, lett. b Codice della nautica da diporto).

Pene severe sono previste anche quando l’autore del reato abbia agito in mancanza di patente nautica, ove prescritta e/o di sospensione o revoca della stessa o nel caso in cui l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale unità da diporto sia sprovvista di assicurazione obbligatoria. 

La pena potrà arrivare fino ad un massimo di 18 anni di reclusione per i conducenti di unità da diporto, nel caso in cui la condotta delittuosa provochi la morte di più soggetti. Infine, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (comunque non inferiore a 5 anni) nel caso in cui il conducente responsabile si sia dato alla fuga (art. 589 ter c.p.).

La pena è invece diminuita fino alla metà se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del soggetto colpevole (potranno entrare in gioco fattori quali, ad esempio, particolari condizioni metereologiche che potrebbero avere influito sulla dinamica del sinistro e della condotta umana). 

La legge 26/9/23 n. 138 ha anche adeguato le disposizioni del codice di procedura penale in tema di arresto - obbligatorio e facoltativo - in flagranza, prevedendo per l’omicidio nautico e per le lesioni nautiche gravi o gravissime lo stesso trattamento previsto in materia di circolazione stradale. Più precisamente, l’art. 380 c. II lettera m-quater c.p.p. stabilisce ora l’arresto obbligatorio in flagranza anche per la fattispecie di omicidio nautico aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Per concludere, con l’introduzione del reato di omicidio nautico si è effettivamente colmata una lacuna nel nostro ordinamento penale, sempre nell’ottica che il diritto penale sia uno strumento risolutivo, che dovrebbe fungere da deterrente, attraverso l’inasprimento delle pene e la creazione di nuovi reati. Tuttavia, è necessario evidenziare che tali norme, spesso nate sull’onda dell’indignazione per fatti di cronaca, si rivelano inefficaci se non sono accompagnate da una strategia preventiva ed educativa, attuabile coinvolgendo la scuola, i mezzi di comunicazione e, non ultime, le numerose associazioni nautiche diffuse sulle nostre coste in stretta cooperazione con le Autorità del settore.

Visto l’oggetto primario della tutela penale (la vita umana) non può, infatti, non ravvisarsi il ruolo fondamentale svolto dalla formazione che dovrebbe ‘viaggiare in parallelo’ con l’effetto deterrente della sanzione penale, per prevenire, per quanto possibile, l’accadimento di eventi simili a quello sopra illustrato e/o  comunque di situazioni di pericolo per chi si trova in ambienti diversi da quello stradale: (anche) in mare l’imprevisto è sempre ‘in agguato’ e va ponderato con adeguata preparazione, conoscenza e perizia.

Olivia Taccini
Alberta Frondoni
Avvocati Genoa Chambers 
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