AI Act e trasporti: obblighi e scadenze per le imprese
A cura di Rafael Patron,
Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico AIPIA,
Associazione Italiana Professionisti dell’Intelligenza Artificiale
Gli otto principi sull'intelligenza artificiale nei trasporti adottati dall'International Transport Workers' Federation (ITF) a Colombo sono una piattaforma sindacale, non una legge. Per porti, terminal e imprese di autotrasporto, però, diverse di quelle richieste coincidono con obblighi già scritti dall'Unione europea. Si applicheranno tra poco più di un anno.
Conviene quindi leggerli insieme. Il documento si intitola «Seizing Control: Transport Workers' Principles for Artificial Intelligence» ed è stato approvato alla conferenza chiusa il 18 settembre. Parla a nome di oltre 16,6 milioni di lavoratori iscritti a più di 760 sindacati in 150 Paesi. L'AI Act, il Regolamento (UE) 2024/1689, parla invece a chi quei sistemi li compra e li usa.
Il testo ITF elenca usi che chi lavora in banchina o gestisce una flotta conosce bene. Nei porti cita il controllo da remoto dei varchi, l'automazione della movimentazione delle merci e i sistemi che governano i magazzini. Nell'autotrasporto la telematica, l'eco-driving, la gestione delle prestazioni e il monitoraggio della fatica del conducente. Nella logistica su piattaforma gli algoritmi che abbinano carichi e mezzi, pianificano i percorsi e fissano le tariffe.
Molti di questi strumenti sono nati per ottimizzare mezzi e spazi. Il problema nasce quando cominciano a decidere sulle persone. Chi entra nel turno di notte, a chi va il lavoro più pesante, quale autista finisce in fondo alla classifica di guida.
È qui che l'AI Act cambia il quadro. L'allegato III, punto 4, classifica ad alto rischio due famiglie di sistemi legati all'occupazione. La lettera a) riguarda la selezione del personale: annunci mirati, filtro delle candidature, valutazione dei candidati. La lettera b) riguarda i sistemi che prendono decisioni sulle condizioni del rapporto di lavoro, sulle promozioni o sulle cessazioni. Vi rientrano anche quelli destinati ad assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o delle caratteristiche personali, oppure a monitorare e valutare prestazioni e comportamento dei lavoratori.
Tradotto in un terminal container, un software che distribuisce i turni ai gruisti tenendo conto della produttività registrata di ciascuno ricade con buona probabilità nella lettera b). Lo stesso vale per una piattaforma telematica che assegna un punteggio di guida agli autisti e lo usa per premi o richiami. Un sistema che ottimizza le sequenze di carico della nave senza toccare le persone, invece, resta fuori da questo punto.
Il criterio decisivo è l'uso previsto. La stessa scatola nera può essere innocua in un reparto e ad alto rischio in un altro, a seconda di che cosa si fa con i suoi risultati.
Chi usa un sistema ad alto rischio è, nel lessico dell'AI Act, un deployer. L'art. 26 gli chiede anzitutto di adottare misure tecniche e organizzative per usare il sistema secondo le istruzioni del fornitore. Il par. 2 aggiunge che la sorveglianza umana va affidata a persone fisiche con la competenza, la formazione e l'autorità necessarie. Il par. 5 impone di monitorarne il funzionamento. Se si ha motivo di ritenere che il sistema presenti un rischio, occorre informare il fornitore e l'autorità di vigilanza e sospenderne l'uso.
Per i datori di lavoro c'è una regola in più. Il par. 7 riguarda il momento prima della messa in servizio sul luogo di lavoro. In quella fase il deployer informa i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti al sistema. Il par. 11 estende l'informazione a tutte le persone oggetto di decisioni prese o supportate da un sistema dell'allegato III.
Le date sono cambiate con il Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus sull'IA, in vigore dal 27 luglio 2026. Secondo il calendario modificato, indicato dalla Commissione europea, le regole per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027. Per quelli integrati in prodotti, elencati nell'allegato I, la data è il 2 agosto 2028.
Meno di quattordici mesi sono pochi per chi deve rivedere contratti con i fornitori, procedure e relazioni sindacali.
Due obblighi, poi, non aspettano il 2027. Il primo è l'alfabetizzazione: l'art. 4 dell'AI Act, riscritto dal Digital Omnibus, chiede a fornitori e deployer misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale. Il testo vigente precisa che non si deve garantire un livello specifico; le misure, però, devono esserci. Un capoturno che riceve ogni mattina una pianificazione generata da un algoritmo deve sapere da dove arriva e quando metterla in discussione.
Il secondo è nazionale. La normativa italiana prevede già obblighi di informazione verso i lavoratori quando l'impresa usa sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Prima di introdurre un nuovo software di turnazione o di telematica conviene verificarli con il consulente del lavoro, perché valgono a prescindere dalla classificazione europea.
Sulla sorveglianza umana i due testi vanno nella stessa direzione. Il terzo principio ITF chiede che l'ultima parola resti alle persone, soprattutto nelle operazioni critiche per la sicurezza; l'art. 26 chiede persone con competenza e autorità per esercitarla. Anche sulla responsabilità la sostanza è vicina.
Per l'ITF i datori di lavoro non possono scaricare la colpa sugli algoritmi o sui fornitori; l'AI Act assegna al deployer obblighi propri, distinti da quelli del fornitore.
Le distanze stanno altrove. L'AI Act chiede di informare i rappresentanti; l'ITF vuole diritti esigibili di consultazione e negoziazione, con valutazioni d'impatto condotte insieme. L'ITF chiede inoltre di vietare le decisioni automatizzate su assunzioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari e retribuzioni. Chi contesta una decisione deve ricevere una risposta scritta e motivata e poter ricorrere a una persona. C'è poi il diritto di fermare il lavoro quando un sistema crea condizioni non sicure, con l'onere della prova sulla sicurezza a carico di imprese e fornitori.
Sono richieste da tavolo negoziale. Chi gestisce un terminal farà bene a conoscerle prima che arrivino nelle piattaforme dei rinnovi contrattuali.
L'AI Act lascia aperta una domanda pratica: chi, in un'impresa di trasporto, ha davvero la competenza per sorvegliare un algoritmo di turnazione? Raramente il responsabile operativo, quasi mai l'ufficio del personale da solo. Frank Moreels, presidente entrante dell'ITF, indica una risorsa spesso trascurata. I lavoratori, osserva, sono i primi a rendersi conto di quando un sistema sbaglia. Una procedura di segnalazione che li coinvolga vale quanto un controllo tecnico.
Per l'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale (AIPIA) la sorveglianza umana richiesta dall'art. 26 è prima di tutto una questione di persone formate. Per questo AIPIA ha costruito percorsi con esame che portano alla Credenziale Europea AI. È una credenziale digitale rilasciata sull'infrastruttura European Digital Credentials della Commissione europea e verificabile con Europass in tutta l'Unione. Un'impresa portuale deve poter dimostrare di aver affidato la sorveglianza a qualcuno con formazione adeguata. Una competenza verificabile da terzi è una base più solida di un attestato interno. Chi deve definire ruoli più strutturati trova un riferimento anche nella norma UNI 11621-8:2026, che descrive i profili professionali dell'IA, dal Chief AI Officer all'AI Consultant.
Il lavoro preparatorio si può avviare subito, con verifiche che richiedono più organizzazione che investimenti.
• Censire i software che assegnano turni e compiti, valutano la guida o filtrano i candidati, annotando per ciascuno l'uso previsto.
• Chiedere ai fornitori se considerano il sistema ad alto rischio secondo l'allegato III e quali istruzioni d'uso forniranno.
• Nominare per ogni sistema una persona responsabile della sorveglianza, con autorità per sospenderlo.
• Programmare l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori prima di ogni nuova introduzione, senza attendere il 2027.
• Definire come un lavoratore contesta una decisione e chi gli risponde, per iscritto.
• Avviare la formazione di chi usa i sistemi e di chi li sorveglia, come chiede l'art. 4.
Chi arriverà a dicembre 2027 con queste sei voci già spuntate avrà anche gli argomenti per discutere nel merito le richieste dell'ITF, invece di subirle come una novità .







