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DICEMBRE 2019 PAG. 70 - Incoterms 2020- Brevi considerazioni



Come è a voi già noto, lo scorso mese di Settembre la Camera di Commercio Internazionale ha presentato la nuova edizione degli Incoterms che entrerà in vigore il primo Gennaio del 2020. Tale nuova edizione presenta alcuni elementi di novità rispetto all’edizione del 2010 che aveva eliminato i termini DAF, DES, DEQ e DDU aggiungendo i termini DAT e DAP.

La struttura ricalca la precedente e contiene, per la verità, solo poche modifiche che attengono principalmente alle obbligazioni delle parti per soddisfare ancor meglio le loro esigenze. Al riguardo, ecco qui di seguito alcune delle più rilevanti novità.

1 - L’Incoterm FCA, giusta quanto disposto dall’articolo A6/B6 (“Delivery/transport document”) ora prevede che, ove le parti l’abbiano concordato, il compratore può istruire il vettore di rilasciare al venditore (a costo e rischio di esso compratore) una “on-board bill of lading” che attesti che le merci sono state caricate. La possibilità di conseguire questo documento (di grande utilità per il venditore nel caso in cui la polizza di carico diveniva condizione del pagamento del prezzo) era invece preclusa dalla precedente formulazione atteso che la consegna sulla base dell’Incoterm FCA avveniva presso lo stabilimento del venditore o quando le merci erano state poste a disposizione del vettore al luogo di consegna indicato.

2 - In un ulteriore tentativo di consentire una comprensione comparata degli obblighi relativi ai costi delle parti, i nuovi articoli A9 / B9 - precedentemente A6 / B6 – raccolgono ora in un’unica voce tutti i rispettivi obblighi in materia dei costi che ricadono sulle parti.

3 - L’articolo A3/B3, sia per l’Inconterm CIF che per quello CIP, prevedeva un copertura assicurativa minima e, precisamente, quella delle ICC (c) che aveva ad oggetto una serie di rischi limitati soggetti, tra l’altro, ad una serie di specifiche esclusioni. Al contrario, i nuovi articoli A5/B5 prevedono per il CIP una più estesa copertura e cioè quella di cui alla lettera (A) delle ICC che, come è noto, è una copertura All Risks, salve le esclusioni ivi previste. L’esigenza di una più ampia copertura assicurativa mira a tutelare maggiormente l’acquirente tenuto conto del tipo di merci normalmente trasportate  nelle vendite CIF (preminentemente carichi alla rinfusa via mare) e CIP (trasporti multimodali di beni anche di notevole valore) e dall’incrementato valore delle merci trasportate. Questa più estesa copertura assicurativa dovrà, quindi, essere stipulata dal venditore anche senza richiesta da parte dell’acquirente.

4 - Al contrario di quanto previsto nelle precedenti Incoterms FCA, DAP, DAT (ora DPU) e DDP la parte cui spettava di stipulare il contratto di trasporto doveva ricorrere ad una parte terza. Orbene, i nuovi articoli A4/B4 consentono alla parte alla quale spetti l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto anche l’opzione di provvedervi direttamente a proprie spese. Ciò in considerazione del fatto che oggi giorno molti operatori usano propri metodi o risorse di trasporto disponendo di una propria rete o di reti di trasporto.

5 - Come già accennato sopra, DAT è stato ora sostituito da DPU (“Delivered at Place Unloaded”). Questa modifica è stata introdotta al fine di meglio distinguere le ipotesi dell’Incoterm DAT, ora denominato DPU, e DAP. Con riferimento a quest’ultimo, i beni oggetto della vendita si intendono consegnati allorquando sono posti a disposizione dell’acquirente dal mezzo di trasporto utilizzato nel mentre, secondo l’Incoterms DUP, i beni si intendono consegnati al momento del loro sbarco al luogo concordato. Inoltre, ed infine, la consegna secondo il DPU non è più limitata alla consegna al terminal.

In aggiunta a quanto precede, è utile segnalare che il lay out delle Incoterms è sostanzialmente rimasto lo stesso. Esso resta formato da undici acronimi di tre lettere ciascuno partendo dall’EXW(EX WORKS) per terminare poi con il DDP (DELIVERED DUTY PAID) che continuano ad essere suddivisi tra:
(a) I termini relativi a qualunque modo o modi di trasporto (precisamente EXW, FCA, CTP, CIP, DAP, DPU – in precedenza DAT e DDP) e
(b) I termini relativi al trasporto via mare e nelle acque interne (precisamente FAS, FOB, CFR e CIF).
Ciascuno degli Incoterm consta di due sezioni di dieci articoli. La sezione “A” fissa le obbligazioni del venditore mentre la sezione “BNotes” è stata rinominata “Explanatory Notes” per gli utenti e sono presenti all’inizio di ciascuno degli Incoterm (ii) gli articoli A/B risultano riordinati dando la priorità alla consegna (A2/B2) ed al trasferimento dei rischi (A3/B3) (iii) il testo è strutturato in modo tale che gli utenti sono posti nella condizione di avere una visione generale delle rispettive obbligazioni in relazione a ciascuno degli Incoterms, ad esempio per quanto attiene alla consegna, consentendo altresì agli stessi utenti di poter anche operare una comparazione delle rispettive responsabilità.

Null’altro c’è da aggiungere di assoluto rilievo se non ricordare che le Incoterms;
A - non costituendo regole comparabili a fonti normative, assumono rilevanza ed efficacia vincolante solo se richiamate dalle parti nelle loro regolamentazioni contrattuali aventi ad oggetto vendite internazionali di cose mobili;
B - costituiscono un complesso di clausole di spesa e di resa nel mentre non incidono sul passaggio della proprietà della merce che resta, invece, regolato o dalla stessa volontà delle parti o dalla Convenzione Internazionale di Vienna del 1980, ove richiamata dai contraenti o dalle norme del diritto comune e, quindi, della legge applicabile al contratto che, a seconda dei diversi sistemi, può prevedere che la proprietà si trasferisce contestualmente alla consegna dei beni o al momento in cui si perfeziona il consenso delle due parti contraenti. Questo, appunto, risulta il quasi unanime orientamento della Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato che pur in presenza di dette clausole “il trasferimento della proprietà ed il passaggio dei rischi restano disciplinate dalle norme comuni” (cfr. in ultimo, Cass. 19 febbraio 2019).

C - se utilizzate dalle parti, dovranno essere indicate con assoluta chiarezza nel contratto e trovare piena coerenza con il contratto stesso e le altre condizioni eventualmente apposte dai contraenti.

                                                                                                                              Avv. Vittorio Porzio
                                                                                                                          Avv. Giancarlo Porzio
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