Livorno, il TAR chiarisce competenze sulla pianificazione portuale
Il TAR della Toscana ha riconosciuto la competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale sulla pianificazione delle aree portuali e retro-portuali di Livorno, annullando i vincoli urbanistici e paesaggistici introdotti dal Comune attraverso il proprio strumento di pianificazione. La Prima Sezione, con la sentenza n. 1740 depositata il 26 agosto 2026, ha accolto i ricorsi riuniti presentati dall’AdSP, da Porta Medicea e da Confindustria Toscana Centro e Costa, insieme a un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie.
La pronuncia riguarda la delibera del Consiglio comunale di Livorno n. 146 del 28 luglio 2025, relativa all’aggiornamento del quadro conoscitivo della variante al piano strutturale e all’approvazione del piano operativo. Secondo il TAR, il Comune non può estendere la propria pianificazione urbanistica alle aree portuali e retro-portuali né applicarvi, attraverso il proprio strumento urbanistico, il vincolo paesaggistico relativo alla fascia costiera previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il punto centrale della sentenza riguarda il riparto delle competenze definito dall’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto-legge n. 121 del 2021. Per il tribunale, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali spetta all’Autorità di Sistema Portuale, attraverso il Piano Regolatore Portuale (PRP), qualificato dalla legge come «piano territoriale di rilevanza statale» e «unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza».
Il TAR ha quindi ritenuto che l’inclusione delle aree operative e retro-portuali nel piano operativo comunale abbia determinato un esercizio di potere non spettante al Comune, configurando un difetto assoluto di attribuzione e, di conseguenza, la nullità della delibera nella parte interessata.
La sentenza precisa tuttavia che il riconoscimento della competenza dell’AdSP non equivale a un’esenzione delle aree portuali dalla tutela paesaggistica. Per gli ambiti portuali individuati dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, la deroga prevista dall’articolo 142, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio non opera infatti automaticamente.
Il Piano Regolatore Portuale dovrà essere sottoposto ai procedimenti di conformazione o adeguamento agli strumenti di pianificazione paesaggistica.
La tutela paesaggistica e le esigenze di sviluppo e operatività dello scalo dovranno quindi essere composte nell’ambito del PRP, attraverso il confronto tra Stato, Regione e Autorità di Sistema Portuale, e non attraverso il piano urbanistico comunale.
«La pronuncia non consegna al porto una zona franca dal paesaggio: gli restituisce la sede propria in cui il paesaggio va tutelato, che è il piano regolatore portuale», ha dichiarato il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio.
Secondo il presidente, la decisione comporta per le imprese la rimozione di un aggravio procedimentale che avrebbe potuto incidere su investimenti già programmati, mentre per l’Autorità determina una maggiore responsabilità nell’attuazione della pianificazione.
Gariglio ha inoltre annunciato l’adeguamento del piano regolatore vigente al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema approvato con decreto ministeriale dell’11 luglio 2024 e l’individuazione, nell’ambito del confronto con Regione Toscana, Comune di Livorno e Ministero della Cultura, delle aree caratterizzate da una rilevante e significativa infrastrutturazione.


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