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Porto di Salerno, il Consiglio di Stato conferma l’art. 16

 


Il Consiglio di Stato ha confermato per il porto di Salerno l’impianto dell’articolo 16 della legge 84/94, stabilendo che l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali prevista dal comma 3 riguarda l’intero ciclo operativo e non può essere limitata a singoli segmenti. La sentenza n. 6987/2026, pubblicata il 21 settembre, ha accolto l’appello dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno relativa alla richiesta della compagnia di navigazione Cartour. 
La controversia riguarda le operazioni di rizzaggio e derizzaggio, cioè il fissaggio e lo sbloccaggio dei veicoli caricati a bordo della nave Cartour Delta, nel porto di Salerno. Nel 2021 Cartour aveva chiesto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 16 della legge n. 84/1994, l’autorizzazione all’autoproduzione di queste attività. Il diniego dell’AdSP era stato confermato dal TAR con la sentenza n. 676/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. 
Nel 2024 la società aveva quindi presentato una nuova istanza, sostanzialmente riferita alle medesime attività, questa volta richiamando il comma 3 dell’articolo 16, che disciplina l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali per conto proprio o di terzi. L’AdSP aveva respinto anche questa richiesta, ritenendola una riproposizione del precedente diniego e rilevando, tra gli altri aspetti, l’assenza dei presupposti per lo svolgimento dell’intero ciclo operativo. 
Il TAR di Salerno aveva accolto il ricorso della compagnia, ritenendo possibile autorizzare anche un singolo segmento del ciclo operativo. L’AdSP aveva impugnato la decisione contestando, tra gli altri aspetti, la natura sostanzialmente reiterativa della richiesta, l’interpretazione dell’articolo 16, comma 3, e le ulteriori ragioni poste alla base del diniego, tra cui l’insufficienza dell’organico e l’assenza di una capacità organizzativa stabile. 
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che, sulla base del tenore letterale della norma, l’autorizzazione prevista dal comma 3 per le operazioni portuali debba riferirsi al ciclo nel suo complesso. L’articolo 16 distingue infatti tra “operazioni portuali”, comprendenti carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci, e “servizi portuali”, per i quali il comma 3 consente espressamente di individuare “uno o più servizi portuali” nell’autorizzazione. 
Secondo il Collegio, tale formulazione non è stata prevista per le operazioni portuali. La sentenza richiama inoltre l’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 132/2001, che definisce il ciclo delle operazioni portuali come l’insieme delle attività finalizzate al passaggio del carico da una nave a un’altra modalità di trasporto, e viceversa. L’autorizzazione ex comma 3 non può quindi essere utilizzata per ottenere il titolo limitatamente a una parte del ciclo. 
Il Consiglio di Stato ha inoltre distinto il caso esaminato dal precedente n. 6523/2024, oltre a respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità dell’articolo 16, comma 3, con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 
Sul procedimento è intervenuta anche la FILT CGIL Campania insieme alla FILT CGIL Salerno, costituitesi ad adiuvandum, con l’avvocato Pasquale Biondi, a sostegno dell’appello dell’Autorità di Sistema Portuale. 
Nel comunicato, le due organizzazioni sindacali collegano la pronuncia alla necessità di mantenere requisiti di stabilità, qualificazione e sicurezza nell’organizzazione del lavoro portuale e sottolineano che, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, la disciplina nazionale non contrasta con i principi europei di libertà di stabilimento e circolazione. 
"Questa sentenza restituisce solidità a un impianto normativo che va difeso e non indebolito: la regolazione del lavoro portuale non è un ostacolo alla concorrenza, come conferma lo stesso Consiglio di Stato escludendo qualsiasi contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di circolazione, ma è la condizione stessa perché quella concorrenza si svolga nel rispetto della sicurezza e dei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori". 
 
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