Santa Marinella, concessioni balneari fino al 2033
La società ricorrente sosteneva che il Comune avesse proceduto a una proroga automatica, in contrasto con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, senza una preventiva procedura di gara.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il Comune non si sia limitato a prorogare automaticamente le concessioni, ma abbia seguito una procedura pubblica e selettiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
L’Amministrazione aveva avviato già nel 2019 una procedura pubblica con la delibera n. 237/2019, attraverso la pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio e sul sito istituzionale. Le domande erano state esaminate secondo l’articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e, in presenza di più richieste per la stessa concessione, erano state avviate procedure competitive tra gli operatori interessati.
Secondo i giudici, quindi, le estensioni fino al 2033 sono il risultato di un procedimento selettivo legittimo e non di proroghe automatiche.
Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che gli atti di assegnazione risalgono a diversi anni fa e risultano ormai consolidati.
La sentenza richiama anche i termini entro i quali può essere contestato un atto amministrativo ritenuto contrario al diritto europeo. L’eventuale contrasto non determina infatti automaticamente la nullità dell’atto, che può essere annullato attraverso un’impugnazione nei termini previsti dalla legge, pari in questo caso a sessanta giorni.
Un elemento rilevante nella vicenda è inoltre rappresentato dalla data di costituzione della società ricorrente, avvenuta nell’aprile 2024, successivamente all’adozione degli atti di assegnazione delle concessioni.
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che Bubbi s.r.l. non fosse legittimata a contestare quegli atti e che non fosse possibile utilizzare un’azione di accertamento per superare i termini ormai scaduti per l’impugnazione.
La decisione è stata accolta con soddisfazione da Federbalneari Italia. Il presidente Marco Maurelli ha sottolineato che la pronuncia chiude il contenzioso e conferma le argomentazioni sostenute dall’associazione e già accolte dal TAR Lazio.
Per Maurelli, la sentenza potrebbe inoltre rappresentare un riferimento per altri Comuni alle prese con situazioni analoghe.
«È una sentenza unica e storica, in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo in Italia, dove i nostri concessionari si preparano alle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni», ha dichiarato.
L’avvocato Vincenzo Cellamare dello Studio Legale Zunarelli, che ha assistito le società concessionarie aderenti a Federbalneari Italia, ha evidenziato invece il rilievo della pronuncia per le amministrazioni che, prima delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, avevano adottato procedure selettive nell’ambito dell’articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
Secondo Cellamare, la sentenza conferma che tali amministrazioni hanno operato in conformità al diritto e che gli affidamenti risultanti da quelle procedure presentano stabilità giuridica.






